Il
Consiglio di Istituto è convocato per gli adempimenti di cui
agli artt. 8 e 10 del T.U.
Il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta è presieduto
dal Capo di Istituto, fino alla elezione, tra i rappresentanti dei genitori
membri del Consiglio, del proprio presidente, con le seguenti procedure:
a) l’elezione ha luogo a scrutinio segreto
b) sono candidati tutti i genitori
membri del Consiglio
c) viene eletto il genitore che
abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero
dei componenti del Consiglio
d) qualora non si raggiunga tale
maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto
a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla
votazione il 51% dei componenti in carica
e) a parità di voti è
eletto il più anziano di età
f) il Consiglio elegge anche un
vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente
g) il Consiglio elegge, nel suo
seno, la Giunta Esecutiva composta dal Preside (che ne è il presidente)
e dal Responsabile Amministrativo (che ne è il segretario), membri
di diritto, e da un rappresentante delle componenti presenti nel Consiglio,
con le stesse modalità previste in precedenza.