REGOLAMENTO DI
ISTITUTO E PATTO FORMATIVO
PREMESSA
La scuola
pubblica statale è luogo di formazione e di educazione del futuro individuo adulto,
inserito in un ambito civile, e, come tale, luogo di studio, di acquisizione
di conoscenze, di consolidamento di competenze tecnico-operative, di
maturazione e accrescimento della conoscenza della propria individualità
all’interno di un contesto sociale e di sviluppo della propria coscienza
critica.
Riconosciamo come
componenti di questa istituzione gli studenti, i loro genitori, i docenti, il
Dirigente scolastico e il personale che ne supporta l’ordine, il funzionamento
e il coordinamento amministrativo.
Nell’intento di
permettere che questo Istituto assolva nel migliore dei modi i compiti che gli
sono preposti si redige un patto istituzionale che regoli i diritti e doveri
delle componenti suddette, i cui rapporti e i cui atteggiamenti devono, in ogni
caso, essere ispirati, in primo luogo, al rispetto reciproco e al
riconoscimento dei rispettivi compiti e ruoli.
1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI
·
Gli studenti hanno diritto ad una
formazione personale e culturale e che valorizzi l'identità di ciascuno e sia
aperta al pluralismo delle idee.
·
Gli studenti hanno diritto al
rispetto della identità culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono.
·
Gli studenti hanno diritto ad
essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola, sui programmi delle materie, sul percorso educativo che è loro
proposto.
·
Gli studenti hanno diritto ad una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione
che li conduca ad individuare la consistenza effettiva della loro preparazione
e le risorse di recupero o di approfondimento in loro possesso.
·
Gli studenti, nelle sedi
istituzionali della partecipazione, possono esprimere opinioni su decisioni che
riguardano l'organizzazione della scuola.
·
Gli studenti hanno diritto alla
libera espressione di opinione correttamente manifestata, (non volta
all’interruzione volontaria e continuativa del lavoro e non lesiva dell'altrui
dignità)
2 - DIRITTI DEGLI INSEGNANTI
¶
I
docenti hanno diritto al pieno rispetto del loro lavoro e dei tempi necessari
al suo svolgimento e al riconoscimento del loro ruolo di educatori, formatori
ed esperti.
¶
I
docenti hanno diritto di pianificare l’azione educativa stabilendo modalità e
tempi della propria azione didattica, esplicitando agli allievi gli intenti
formativi e il percorso progettato; in tale pianificazione possono anche tenere
conto delle loro eventuali richieste motivate.
¶
I
docenti hanno diritto di decidere, in sede collegiale, i criteri generali di
valutazione, il numero minimo delle verifiche e le modalità della loro
attuazione. Di tali criteri verranno informati gli allievi all’inizio dell’anno
scolastico. I singoli docenti hanno però il diritto di decidere nell’ambito di
questi criteri generali le modalità attuative di singole unità didattiche
informandone gli allievi ed esplicitando i criteri di valutazione.
¶
I
docenti hanno diritto di poter usufruire sempre di tutti i mezzi che permettano
la comunicazione rapida e corretta con le famiglie degli allievi per facilitare
al massimo il dialogo e l’azione educativa congiunta
¶
E’
diritto dei docenti mettere in atto tutte le strategie che permettano loro di
esercitare la propria funzione di sorveglianza e di controllo del rispetto
delle regole dell’Istituto e che permettano di svolgere il proprio compito
didattico nel miglior modo possibile.
3 - DIRITTI DEI GENITORI
¶
I
genitori hanno diritto di ottenere un servizio scolastico efficiente e
un’offerta formativa che rispetti pienamente le necessità di una crescita
sociale e culturale del proprio figlio o figlia secondo gli intenti formativi
del percorso scolastico prescelto.
¶
I
genitori hanno diritto di esser informati tempestivamente dell’andamento
scolastico dei loro figli, di eventuali comportamenti scorretti e di mancanze,
nonché della non regolarità nella frequenza e delle mancate giustificazioni.
¶
I
genitori hanno diritto di conoscere tempestivamente le valutazioni dei propri
figli e le azioni di recupero e sostegno messe in essere dall’istituzione
scolastica.
¶
I
genitori hanno diritto di accedere al colloquio con i vari insegnanti e con il
Dirigente Scolastico nei tempi e nei modi stabiliti all’inizio di ogni
scolastico.
Per permettere,
quindi, che le componenti in esame, comprese quelle che svolgono attività di
supporto e organizzativo di base ( personale di segreteria, personale non
docente, assistenti tecnici…) possano svolgere il proprio lavoro nel modo più
corretto ed efficace possibile e che, in tal modo, vengano tutelati i diritti
di tutti è necessario fare riferimento ed attenersi al regolamento che
l’Istituto ha redatto in ottemperanza con la vigente Costituzione Italiana e
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 (avente per oggetto
"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria) e successive modifiche del D.P.R. 21.11.2007 N. 235 in
vigore dal 2/1/2008
CONTENUTI
PARTE PRIMA
- FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI.
- NORME E PROCEDURE (ART.1, ART.2)
- COLLEGIO DOCENTI (ART.3)
- CONSIGLIO DI CLASSE (ART.4)
- CONSIGLIO DI ISTITUTO (ART.5,
ART.6, ART.7, ART.8,ART.9,ART.10)
- COMITATO DI VALUTAZIONE
(ART.11)
- ASSEMBLEE GENITORI E STUDENTI (ART.12, ART.13,
ART.14)
- NORME COMPORTAMENTALI (ART. 15)
- RAPPORTI FRA ISTITUTO, ENTI E DITTE
- NORME PROCEDURALI ACQUISTI E VENDITE (ART.16)
- RICHIESTA MATERIALI
ATTREZZATURE (ART.17)
- UFFICIO TECNICO (ART.18)
- SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI
- UFFICI DI SEGRETERIA (ART.19)
- INFORMAZIONE (ART.20)
- CRITERI DI STESURA DELL’ORARIO DELLEZIONI
(ART.21)
- CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE (ART.22)
- CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI (ART.23)
- FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI (ART. 24)
- MODALITA’ ATTUATIVE (ART.25, ART.26, ART.27)
PARTE SECONDA
·
REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI
ALUNNI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
§
ALUNNI
o
FINALITA’
GENERALI (ART.1)
o
SANZIONI
DISCIPLINARI (ART.2)
o
CRITERI
REGOLATIVI (ART.3)
o
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE (ART.4)
o
IMPUGNAZIONI
(ART.5)
o
ORGANO DI
GARANZIA (ART.6)
o
DISPOSIZIONI
FINALI (ART.7)
§
PERSONALE DOCENTE E A.T.A (ART.8)
·
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
o
DIVIETO
DELL’USO DI TELEFONINI (ART.9)
o
DIVIETO DI
FUMO (ART.10)
PARTE TERZA
·
PATTO EDUCATIVO
FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI.
Art. 1
Il
funzionamento degli organi collegiali avverrà nel rispetto delle successive
norme e procedure:
1.
la convocazione, da effettuarsi
con comunicazione scritta diretta ai componenti e da affiggere all’albo
generale dell’Istituto, deve essere disposta con un preavviso di almeno 5
giorni, salvo casi urgenti, e deve contenere l’ordine del giorno e, in
allegato, i materiali su cui si chiede deliberazione;
2.
di ogni seduta deve essere
redatto processo verbale entro 5 giorni dalla riunione, firmato dal Dirigente
scolastico e dal Segretario e approvato all’inizio della seduta successiva dai
componenti l’organismo;
3.
per la validità delle sedute è
richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di ciascun
organismo;
4.
le deliberazioni sono adottate a
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che speciali
disposizioni prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
Art.
2
Ciascun
organo, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato
svolgimento delle proprie attività, elabora una programmazione di massima,
raggruppando a date prestabilite gli argomenti su cui prevedibilmente bisognerà
adottare decisioni, proposte, pareri.
Art.
3
Collegio
Docenti
Il
Collegio dei Docenti è convocato per gli adempimenti del T.U. 294/97 e del
D.P.R. 275/99 e per quanto previsto dalla Carta dei Servizi dell’Istituto, con
avviso predisposto, affisso all’albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti
per presa visione, di norma, almeno 5 giorni prima della seduta. Alla stessa
data presso l’Ufficio del Dirigente scolastico debbono essere depositati tutti
i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, a disposizione dei
componenti il Collegio i quali, a richiesta, possono averne copia.
All’interno
del Collegio dei Docenti il dirigente scolastico sceglie sino a 2
collaboratori, che con quest’ultimo formeranno l’Ufficio del Dirigente
scolastico.
Il
Collegio dei Docenti elegge, inoltre, al proprio interno il Comitato di
Valutazione formato da quattro membri effettivi e due membri supplenti. L’elezione
dei membri del Comitato di Valutazione avviene a scrutinio segreto esprimendo
un numero di preferenze pari a metà dei membri effettivi.
Entrambe
le operazioni si terranno entro i primi quindici giorni del nuovo anno
scolastico.
Il
Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività
educative, utilizzando i poteri di autorganizzazione, si articola in
Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di Lavoro per materia
Indica,
inoltre, i Responsabili dei Dipartimenti, delle Commissioni e dei Gruppi di
Lavoro e i Direttori dei Laboratori che verranno incaricati con atto formale di
nomina dal Dirigente scolastico.
La
partecipazione alle riunioni dei Dipartimenti, delle Commissioni, dei Gruppi di
Lavoro, nonchè a quelle organizzate dai Direttori di Laboratorio è obbligatoria
e rientra nelle attività aggiuntive della funzione docente.
Le
riunioni suddette sono convocate dai Responsabili secondo un piano programmato
o dal Dirigente scolastico, quando ne ravvisi la necessità.
Art.
4
Consiglio
di Classe
Il
Consiglio di Classe è convocato per gli adempimenti ai sensi T.U. 294/97. e del
D.P.R. 275/99 e per quanto previsto dalla Carta dei Servizi dell’Istituto, con
avviso predisposto, affisso all’albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti
per presa visione, di norma, almeno 5 giorni prima della seduta.
Il
Consiglio di Classe è convocato dal Capo di Istituto su propria iniziativa o su
richiesta scritta e motivata da un terzo dei suoi membri, escluso dal computo
il dirigente scolastico. Il Consiglio di norma si riunisce almeno tre volte al
quadrimestre.
Almeno
una volta al quadrimestre potranno partecipare alle riunioni, oltre ai
rappresentanti eletti, tutti i genitori e gli allievi di una classe.
Nell’ambito di tali riunioni potranno avere luogo colloqui individuali.
Art.
5
Consiglio
di Istituto
Il
Consiglio di Istituto è convocato per gli adempimenti di cui al T.U. 297/94 e
D.P.R. 297/99. e per quanto previsto dalla Carta dei Servizi dell’Istituto.
Il
Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta è presieduto dal Capo di
Istituto, fino alla elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del
Consiglio, del proprio presidente, con le seguenti procedure:
a)
l’elezione ha luogo a scrutinio
segreto
b)
sono candidati tutti i genitori
membri del Consiglio
c)
viene eletto il genitore che
abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei
componenti del Consiglio
d)
qualora non si raggiunga tale
maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza
relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 50% più
uno dei componenti in carica
e)
a parità di voti è eletto il più
anziano di età anagrafica,
f)
il Consiglio elegge anche un vice
presidente con le stesse modalità previste per il presidente
g)
il Consiglio elegge, nel suo
seno, la Giunta Esecutiva composta dal Dirigente scolastico (che ne è il
presidente) e dal Responsabile Amministrativo (che ne è il segretario), membri
di diritto, e da un rappresentante delle componenti presenti nel Consiglio, con
le stesse modalità previste in precedenza.
Art.
6
Il
Consiglio è convocato dal presidente su propria iniziativa, su richiesta del
presidente del Consiglio di Istituto e/o della Giunta Esecutiva o di almeno un
terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Art.
7
Non
si può deliberare su questioni che non siano state poste all’ordine del giorno.
Per
casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo
dei componenti previa approvazione della maggioranza, il presidente ammette la
discussione dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’ordine del giorno.
L’ordine
della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e
dietro approvazione della maggioranza.
Art.
8
Le
sedute e gli atti del Consiglio sono pubblici salvo che non siano riferiti a
singole persone.
Possono
partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva, su temi
specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente
qualificati.
Art.
9
Giunta
Esecutiva
La
Giunta Esecutiva è convocata per gli adempimenti di cui al T.U. 297/94, si
riunisce prima del Consiglio per poterne preparare i lavori ed è convocata dal
Dirigente scolastico.
Art.
10
Il
Capo di Istituto convoca il Consiglio di Classe e la Giunta Esecutiva, per
approvare eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, ogni
qualvolta gli organismi sono tenuti a deliberare per competenza a norma del DPR
249/98 e 235/2007 e/o successive modifiche.
Art.
11
Comitato
di Valutazione
Il
Comitato di valutazione è convocato per gli adempimenti di cui all’art. 11 del
T.U.
Il
Capo di Istituto convoca il Comitato per la Valutazione del servizio degli
insegnanti:
a)
alle scadenze programmate nel
piano annuale delle attività
b)
alla conclusione dell’anno di
formazione e del periodo di prova
c)
ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità.
Art.
12
Tutti
gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la
scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:
a)
la diffusione di materiali e
l’utilizzazione della bacheca per l’affissione di volantini, giornali murali e
altro non possono essere vietati a condizione che i documenti esposti o fatti
circolare per l’Istituto riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti
e di chi li diffonde
b)
si rispetti il divieto di
propaganda elettorale all’interno dei locali della scuola, fatta eccezione per
la propaganda relativa alla elezione degli Organi Collegiali
c)
la diffusione non avvenga durante
le ore di lezione,
d)
il materiale sia sempre visionato
preventivamente dal dirigente scolastico e/o suo delegato.
Art.
13
Tutti
i genitori e gli studenti hanno diritto di utilizzare i locali e le
attrezzature della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme generali e
delle seguenti modalità:
a)
sia fatto conoscere a tutti
l’ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via ordinaria, di
almeno 5 giorni;
b)
venga rispettato il diritto al
dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell’assemblea.
Art.
14
Assemblee
degli studenti
Le
Assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
In
relazione al numero di alunni ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea di
Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
I
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un
Comitato Studentesco di Istituto.
E’
consentito lo svolgimento di un’assemblea di Istituto ed una di classe al mese
nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di
due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno
della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può
svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità
dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni,
ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di
esperti di problemi sociali, cullturali, artistici e scientifici, indicati
dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all’ordine del giorno.
Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
Non
possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
All’assemblea
di classe o di Istituto possono assistere oltre al Dirigente scolastico o un
suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.
L’assemblea
di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al Consiglio di Istituto. L’assemblea di Istituto è
convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o su
richiesta del 10% degli studenti.
La
data di convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee devono essere
preventivamente presentati al Dirigente scolastico (almeno 5 giorni prima).
Il
Comitato Studentesco, ove eletto, ovvero il presidente eletto dall’assemblea,
garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
Il
Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento
dell’assemblea.
I
docenti in servizio durante le ore di svolgimento dell’Assemblea di classe sono
responsabili dell’ordinato svolgimento della stessa. Possono uscire dall’aula
se ritengono di aderire ad esplicita richiesta degli alunni, ma non devono
allontanarsi dalla stessa. In caso di allontanamento per giustificati motivi
devono darne comunicazione al personale non docente perché provveda alla
sorveglianza degli alunni.
Assemblee
dei genitori.
Le
assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.
I
rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un
comitato dei genitori dell'istituto.
Qualora
le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l'orario di
svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con
il Dirigente scolastico.
L'assemblea
di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe;
l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea,
ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure
qualora la richiedano duecento genitori.
Il
Dirigente scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto,
autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione
mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del
giorno.
L'assemblea
si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per
il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
In
relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali,
l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
All'assemblea di classe o di istituto possono
partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il dirigente
scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'istituto.
Art. 15
Per
garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola operatori
scolastici, famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle seguenti
norme.
1.
Gli alunni devono presentarsi a
scuola forniti dei libri di testo e degli altri strumenti necessari alla realizzazione
del lavoro secondo il percorso programmato ed esplicitato dal docente.
2.
Linguaggi ed abbigliamenti delle
singole componenti del gruppo classe devono essere uniformati al rispetto del
luogo e degli altri.
3.
Gli alunni devono portare
quotidianamente il “libretto personale” che è il mezzo di comunicazione
costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i voti,
le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad
apporre la propria firma per presa visione. Non si possono usare penne
cancellabili per compilare il libretto né usare il bianchetto per fare
correzioni su di esso
4.
Durante le ore di lezione gli
alunni sono assolutamente tenuti ad un atteggiamento attivo e collaborativo di
rispetto reciproco , di ascolto e di lavoro singolo e di gruppo che permetta
all’insegnante il miglior adempimento del proprio ruolo e il miglior rapporto
con ognuno di loro.
5.
Per la definizione degli orari
che regolano la vita scolastica fa fede solo ed unicamente l’orologio della
scuola e i relativi segnali acustici.
6.
Gli alunni entrano nella scuola
nei quindici minuti che precedono l’inizio delle lezioni e al suono della
campanella (ore 8:00) devono già essere nelle aule
7.
Il personale docente dovrà
trovarsi in aula almeno cinque minuti prima del suono della campanella (ore 7:55)
8.
Si ammettono ritardi entro la
prima ora di lezione per motivi ben precisi e circostanziati e comunque sempre
giustificati dal genitore o da chi ne fa le veci entro la stessa mattinata o al
massimo nella mattinata scolastica successiva. I docenti della prima ora sono
delegati dal Dirigente Scolastico, in via permanente, a registrare i ritardi.
9.
Nessuno, comunque, può essere
ammesso alle lezioni dopo l'inizio della seconda ora. L’ingresso dopo la prima
ora viene autorizzato direttamente dal Dirigente Scolastico e solo se sostenuto
da gravi e comprovati motivi (visita medico-specialistica, ritardo anomalo dei
mezzi pubblici).
10.
Nel caso in cui l’inizio delle
lezioni venga posticipato non sono ammessi ritardi.
11.
Il docente della prima ora è
delegato, inoltre, dal Dirigente scolastico, in via permanente, a
giustificare le assenze degli alunni dei giorni precedenti. Nel caso l’alunno fosse
privo di giustificazione lo stesso docente annoterà tale mancanza sul registro
di classe. Al terzo giorno consecutivo di mancata consegna l’insegnante della
prima ora ammonirà l’alunno con annotazione sul registro di classe e la farà
ratificare dal D.S. Tale ammonizione sarà inviata alla famiglia dalla
segreteria didattica.
12.
Per i genitori che lo richiedano
è attivo in Istituto un servizio di SMS con la notifica dell’assenza del
proprio figlio/a.
13.
Gli alunni possono lasciare la
scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per gravi e
comprovati motivi di salute o di famiglia e, comunque, non prima della quinta
ora di lezione. Gli alunni minorenni dovranno essere prelevati dai genitori o
da chi ne fa le veci. Gli alunni maggiorenni dovranno produrre una richiesta
scritta opportunamente motivata.
14.
I docenti della quinta e sesta
ora sono delegati dal Dirigente Scolastico, in via permanente, ad autorizzare
l'uscita previa acquisizione dei requisiti richiesti (permesso di uscita
anticipata firmato da un genitore e conferma della presenza di un genitore o di
chi ne fa le veci per gli alunni minorenni.)
15.
Permessi permanenti. Per il rilascio dei permessi permanenti di entrata
posticipata e/o uscita anticipata agli alunni pendolari, il Dirigente
scolastico e i suoi collaboratori valuteranno le richieste secondo i
seguenti criteri:
ü
non può essere concesso alcun
permesso di entrata posticipata se non nel limite dei 15 minuti dal suono del
campanello e alcun permesso di uscita anticipata per orari antecedenti di 15
minuti il suono dell’ultimo campanello. Il cumulo dei permessi non può superare
i 15 minuti giornalieri;
ü
l’autorizzazione può essere
concessa solo dietro presentazione di formale richiesta, firmata dal genitore,
precisante il mezzo utilizzato, l’ora di partenza dalla stazione di provenienza
e quella di arrivo alla stessa stazione, nonché gli analoghi orari dei mezzi
precedenti e seguenti. La richiesta dovrà riportare gli estremi
dell’abbonamento;
ü
per il rilascio del permesso
dovrà essere esibito il documento di abbonamento;
ü
il permesso di entrata
posticipata può essere concesso solo agli alunni che, per essere alle 8:00 in
istituto, dovrebbero partire dalla stazione di provenienza almeno 90 minuti
prima;
ü
il permesso di uscita anticipata
può essere concesso solo agli alunni che, uscendo al suono dell’ultimo
campanello, arriverebbero alla stazione di provenienza non prima di 90 minuti
dalla fine delle lezioni;
ü
i nominativi degli alunni ai
quali è stato concesso il permesso dovranno essere indicati sul registro di
classe in apposito elenco;
ü
l’autorizzazione al permesso
verrà, altresì, trascritta sul libretto personale degli alunni e dovrà essere
esibita all’uscita.
16.
Sono assimilate alle lezioni, le
attività di ricerche culturali, i lavori di gruppo, le attività di recupero e
sostegno, le visite di istruzione, ai fini della giustificazione delle
assenze o dei permessi speciali di esonero
17.
Le assenze sono
giustificate con l’esibizione del relativo libretto sottoscritto dal genitore o
dall’esercente la patria potestà.
18.
Dopo assenze collettive, a
qualunque titolo, è prevista la dichiarazione di consapevolezza del genitore.
19.
Gli alunni non possono recarsi
presso gli uffici di segreteria, senza convocazione, durante le ore di lezione.
20.
Durante i cambi d’ora gli alunni
devono attendere l’arrivo dell’insegnante nelle classi e non nei corridoi.
21.
Gli alunni dovranno trascorrere
l’intervallo fuori dalle aule. Durante questo periodo saranno presenti per
ogni piano più insegnanti delegati al controllo.
22.
Non è concesso mangiare nelle
aule, nemmeno nel periodo dell’intervallo, né bere bevande diverse da acqua.
23.
Per le lezioni di educazione
fisica e nel tragitto succursale-sede e viceversa gli alunni debbono essere
prelevati e accompagnati da un componente del personale ATA.
24.
Al termine delle lezioni,
l’uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza dei docenti di turno.
25.
Le moto e le biciclette
possono essere posteggiate all’interno della scuola, negli spazi appositamente
predisposti, ma non possono essere prelevate prima della fine delle lezioni e
utilizzate per lo spostamento tra i vari plessi dell’Istituto.
26.
Gli alunni devono presentarsi a
scuola forniti dei libri di testo e degli altri strumenti necessari alla
realizzazione del percorso programmato di insegnamento/apprendimento.
27.
Gli alunni sono tenuti a
mantenere un comportamento educato durante tutta la giornata scolastica, a
ridurre al minimo i rumori nell’uso dei mezzi di trasporto e nel trasferimento
da un luogo all’altro dell’edificio scolastico, ad utilizzare gli appositi
cestini per la raccolta differenziata appositamente distribuiti all’interno dell’edificio
scolastico
28.
Ogni alunno risponde dello stato
di conservazione del posto banco e di qualunque
altra struttura, attrezzatura e suppellettile scolastica. Chiunque danneggi le
suppellettili ed i locali dell'Istituto è tenuto al risarcimento del danno. In
caso di mancata individuazione del diretto responsabile, rispondono in solido
tutti gli alunni della classe, se il danno riguarda l'aula, tutti gli alunni
dell'Istituto, se il danno riguarda la scuola nel suo complesso. Le stesse
disposizioni valgono per i danni a carico degli averi degli altri alunni o
operatori scolastici.
29.
E’ fatto assoluto divieto di
fumare all’interno dei locali scolastici.
La mancata osservanza di
tali norme è sanzionata secondo le modalità presentate nella parte seconda: Regolamento
Disciplinare degli Alunni e del Personale Docente.
Il regolamento di
disciplina allegato fa parte integrante del regolamento di istituto e del patto
formativo, ai sensi art. 5 D.P.R. 235/2007 e della C.M. Prot. N. 3602/10 del
31/07/08 del M.P.I.
RAPPORTI FRA ISTITUTO, ENTI E DITTE
Art.
16
L’Istituto
garantisce le seguenti procedure negli acquisti e nelle vendite in conformità
alla normativa vigente, per cui con la delibera di acquisto o vendita
provvederà a:
1.
individuare le caratteristiche
necessarie
2.
fissare la data e l’ora
ultimative entro le quali dovranno pervenire alla segreteria le relative
offerte, indicando contestualmente la data di apertura delle buste
3.
predisporre un unico dettaglio da
utilizzare per tutti gli inviti
4.
informare che le offerte, nella
misura minima di tre, dovranno pervenire in busta sigillata, preferibilmente a
mezzo raccomandata del servizio postale statale
5.
informare che l’offerta dovrà
pervenire sigillata e controfirmata ai lembi di chiusura e che sull’esterno
dovrà essere indicato l’oggetto della fornitura e/o dell’acquisto, nonché la
data di scadenza dell’offerta e la dicitura “OFFERTA NON APRIRE”
6.
informare che, per l’acquisto,
verranno presi in esame i seguenti parametri:
a)
qualità del prodotto
b)
funzionalità e rispondenza alle
esigenze specifiche
c)
minor costo
d)
garantire che le predette
condizioni verranno sempre inserite nell’invito rivolto a quanti possano essere
interessati a partecipare alla gara
e)
garantire che le buste verranno
aperte in orario di servizio alla presenza della maggioranza di:
·
Dirigente scolastico o suo
delegato
·
Capo Ufficio Tecnico
·
Responsabile Amministrativo
·
1 alunno eletto nel Consiglio di Istituto
7.
informare che, nel
caso in cui non tutti i preventivi richiesti pervengano entro i termini
all’istituto, si procederà ugualmente all’individuazione dell’assegnatario, scegliendo
tra le domande pervenute.
Nei casi particolari in cui l’acquisto o vendita non
può avvenire nel rispetto della procedura indicata, il Consiglio di Istituto
può, su proposta motivata della Giunta, adottare procedure diverse nel rispetto
delle norme vigenti.
Art.
17
Richiesta
di materiali e/o attrezzature.
Ciascun
Coordinatore di Dipartimento, in accordo con i Direttori di Laboratorio, potrà
presentare, entro il mese di Aprile di ogni anno, richieste di materiali di
consumo e/o attrezzature didattiche corredate di esauriente relazione scritta.
Nelle
richieste, che dovranno tener conto delle esigenze espresse dai docenti fruitori
dei laboratori, dovranno essere esplicitate, altresì, le priorità d’acquisto
delle attrezzature e dei materiali richiesti. Dette priorità verranno prese in
esame nel caso in cui i finanziamenti risultassero inferiori alle necessità
complessive.
Ogni
proposta d’acquisto dovrà, inoltre, essere corredata dall’indicazione di almeno
tre ditte (ragione sociale e indirizzo), salvo che non si tratti di unica ditta
produttrice o fornitrice delle attrezzature o dei materiali richiesti.
Nel
caso di finanziamenti inferiori alle necessità, il dirigente scolastico,
sentito il parere dei Coordinatori di Dipartimento, procederà alla più
opportuna ripartizione dei fondi.
Art.
18
Ufficio
Tecnico
E’
l’organismo preposto al coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell’Istituto.
Il
Capo dell’Ufficio Tecnico, avvalendosi della collaborazione del personale non
docente ed in particolare degli Assistenti Tecnici dei reparti ove necessiti il
suo intervento, assolve alle seguenti funzioni:
1.
coordina i piani di acquisti
relativi ai vari reparti, collaborando con i Direttori di Laboratorio nella
redazione dei medesimi ,
2.
vigila sulle agibilità degli
edifici e dei locali e sul funzionamento degli impianti, in collaborazione con
il Dirigente scolastico e con i Direttori dei Laboratori interessati, a tal fine
partecipando anche con essi ai contatti con gli enti competenti;
3.
sovrintende ai lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e dei laboratori, per
questi ultimi anche in relazione al trasloco, alla messa in opera ed al collaudo
di attrezzature, in collaborazione con i Direttori di Laboratorio. In tali
circostanze, ove il personale non docente in forza al reparto non fosse
sufficiente, chiede al Responsabile Amministrativo che gli venga messo a
disposizione del personale aggiuntivo;
4.
sovrintende al funzionamento del
magazzino generale per l’approvvigionamento e la distribuzione del materiale di
consumo:
5.
.sovrintende alla conservazione
del materiale didattico tecnico-scientifico, provvedendo agli interventi di
manutenzione e riparazione segnalati dai Direttori di Laboratorio;
6.
provvede ad assicurare
l’assistenza tecnica, coordinando l’attività degli addetti, in caso di utilizzo
dei locali e delle attrezzature dell’istituto anche in orario extrascolastico.
SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI
Art.
19
Gli
Uffici di Segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico dalle ore
10.30 alle ore 13.00 per sei giorni alla settimana..
L’ufficio
del dirigente scolastico riceve il pubblico su appuntamento telefonico.
I
servizi di segreteria sono forniti secondo i seguenti fattori di qualità:
- celerità
delle procedure
- trasparenza
- informatizzazione
dei servizi
- tempi
ridotti di attesa agli sportelli
- flessibilità
degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.
- Standard
delle procedure
La
distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni
previsti, in orario di apertura della segreteria.
La
segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi
in un massimo di dieci minuti dalla consegna delle domande.
Il
rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della
segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per
quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni
e/o giudizi.
Gli
attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, “a vista”, a
partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati
finali.
I
documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal Capo di Istituto
o da un suo delegato entro cinque giorni dal termine delle operazioni di
scrutinio.
I
certificati di servizio verranno consegnati agli interessati entro cinque
giorni lavorativi dalla data della richiesta.
L’Istituto
assicura la tempestività del contatto telefonico mediante centralino con due
linee a ricerca automatica.
Il
personale della scuola e gli alunni potranno essere contattati telefonicamente
soltanto per motivi molto gravi.
L’Istituto
è, altresì, fornito di indirizzo INTERNET.
Art. 20 INFORMAZIONE
L’Istituto
è dotato di spazi ben visibili, predisposti per l’informazione e di un posto di
informazione automatico, situato all’ingresso dell’Istituto, a disposizione
degli utenti, gestito dal personale a.t.a. preposto, comprendente tutte le
informazioni riguardanti:
- orario
delle lezioni
- orario
di lavoro dei dipendenti
- organigramma
delle aule e dei laboratori
- organigramma
degli uffici
- organigramma
degli organi collegiali
- organico
del personale docente e ATA
- orario
di ricevimento dei docenti
- libri
di testo
- altre
informazioni
Sono,
inoltre, resi disponibili appositi spazi per:
- albo
di Istituto
- bacheca
personale ATA
- bacheca
sindacale
- bacheca
degli studenti
É,
altresì, prevista, all’ingresso, la presenza di un operatore scolastico in
grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.
Tutti gli operatori scolastici indossano, per
l’intera durata del servizio, un cartellino di identificazione, ben visibile.
CRITERI DI STESURA DELL’ORARIO DELLE LEZIONI
Art.
21
L’orario
delle lezioni deve essere formulato seguendo i seguenti criteri elencati in
ordine di importanza:
- rispetto
di esigenze didattiche oggettive
- necessità
di compresenza di più docenti in diverse discipline
- esigenze
d’orario dei docenti impegnati in altri istituti
- capacità
recettive dei laboratori e delle aule speciali
- rispetto
di esigenze didattiche personali di docenti
- rispetto
delle esigenze personali dei docenti riguardanti il giorno di riposo e
problemi familiari
La
Commissione orario provvederà, inoltre, alla formulazione del calendario dei
Consigli di Classe, degli scrutini del primo e del secondo quadrimestre, degli
interventi didattici ed educativi integrativi e delle attività culturali e di
approfondimento.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE
Art.
22
I
docenti incaricati a tempo indeterminato, inseriti in organico, fatta salva la
continuità didattica, tenuto conto dell’esperienza maturata, potranno essere
assegnati alle classi in base alla precarietà della propria posizione nella
graduatoria dei perdenti posto dell’Istituto.
Per
gli insegnanti di nuova nomina si prenderà in esame l’esperienza didattica precedentemente
maturata in classi di pari grado, derivante dallo stato di servizio dei singoli
docenti e si terrà conto, parimenti, del titolo di studio originario e di
certificazioni comprovanti l’aggiornamento e l’approfondimento dei contenuti
delle materie oggetto delle classi di abilitazione.
Eventuali
scambi di classi dovranno essere richiesti E MOTIVATI per iscritto.
Si fa riferimento anche ai criteri previsti dalla
contrattazione di istituto.
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
Art.
23
Il
numero delle classi funzionanti nell’Istituto viene determinato in funzione
delle disposizioni ministeriali annuali riguardanti la formazione degli
organici.
Un’apposita
commissione, nominata dal Capo di Istituto, si occuperà della formazione delle
classi iniziali del biennio e del triennio, tenendo conto dei seguenti criteri:
·
gli alunni nuovi iscritti verranno suddivisi, in modo
equilibrato, nelle classi iniziali in base al profitto ottenuto nelle
classi frequentate precedentemente;
- non
potranno essere iscritti alla stessa classe più di 5 alunni provenienti
dalla stessa scuola o classe di terza media;
- le
alunne, essendo di solito in numero ridotto, verranno inserite nelle
classi in gruppi il più possibile numerosi; gli alunni ripetenti verranno
assegnati alla stessa classe frequentata precedentemente, sempre che non
esistano motivi che ne consiglino l’inserimento in altra classe;
si terrà conto della lingua straniera studiata
precedentemente, come elemento di aggregazione, in subordine ai criteri
sopra esposti.
FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI
Art.
24
Ciascun Direttore di Laboratorio elaborerà un
regolamento riguardante l’accesso al laboratorio stesso, l’uso corretto e
sicuro delle attrezzature in carico, la conservazione del materiale
patrimoniale.
MODALITA’ ATTUATIVE
Art.
25
Il
presente Regolamento di Istituto viene approvato dal Consiglio d’Istituto in
prima battuta.
Verrà
sottoposto alla consultazione, con poteri di proposta di emendamenti per gli
anni successivi, dei seguenti organismi: assemblea dei genitori, assemblea
degli studenti, assemblea del personale ATA, Collegio dei Docenti.
Le
varie componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori, personale ATA)
possono proporre emendamenti soppressivi o integrativi.
Art.
26
Il
Consiglio d’Istituto, anche in presenza di proposte di emendamenti, è tenuto a
riunirsi, entro 30 giorni dall’avvenuta notifica della proposta e a
pronunziarsi, accogliendola o respingendola con articolata motivazione. Le
proposte debbono essere sottoscritte da un decimo della componente genitori o
alunni e da un terzo della componente docente o ATA.
Art.
27
Tutte
le norme contenute nel testo definitivo del presente Regolamento di Istituto
sono vincolanti per operatori e utenti fino a nuove disposizioni modificative
contenute nei contratti collettivi o in norme di legge o in successivi
provvedimenti del Consiglio di Istituto.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI
ALUNNI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.
4 comma 1, del D.P.R. 24.06.1998 N. 249 (Statuto degli studenti e delle
studentesse), delle successive modifiche e integrazioni del D.P.R. 21.11.2007
N. 235 in vigore dal 2/1/2008 e della C.M. Prot. N. 3602/10 del 31/07/08 del
M.P.I
Articolo 1 – FINALITA’ GENERALI.
I provvedimenti disciplinari hanno tutti finalità
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale ed
al ripristino di rapporti collettivi corretti all’interno della comunità
scolastica.
Art. 2 – SANZIONI DISCIPLINARI.
Sono individuate come sanzioni disciplinari ai fini
di questo regolamento:
A.
l’ammonizione da annotare sul
libretto personale irrogata dall'insegnante che ha accertato il comportamento
anomalo o che ne ha ricevuto la denuncia; nel caso in cui l’alunno non abbia
con sé il libretto personale si procede all’annotazione sul registro di
classe.
B.
l’ammonizione da annotare sul
registro di classe e sul libretto personale irrogata dall'insegnante che ha
accertato il comportamento anomalo o che ne ha ricevuto la denuncia.
C.
l’ammonizione da annotare sul
registro di classe irrogata dal capo d'istituto su segnalazione dell'insegnante
che ha accertato il comportamento anomalo o che ne ha ricevuto la denuncia con
conseguente comunicazione ufficiale alla famiglia da parte della scuola.
D.
l’allontanamento dalla comunità
scolastica (sospensione) con conseguente comunicazione alla famiglia da parte
della scuola. La sospensione può graduarsi in virtù della gravità della
condotta. La gravità viene valutata alla luce dell’intenzionalità del
comportamento, delle conseguenze prodotte, del disvalore percepito individuato
dall’ordinamento. La sospensione del primo tipo può consentire
nell’allontanamento dell’alunno dalla scuola fino a 15 giorni deliberato dal Consiglio
di classe.
·
D.1 Per violazioni gravi è
previsto l’allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni
oppure fino al termine delle lezioni. Il provvedimento è adottato dal Consiglio
di Istituto.
·
D.2. In caso di condotte
particolarmente gravi è prevista l’esclusione dello studente dallo scrutinio
finale o la non ammissione all’esame di stato che viene disposta dal Consiglio
di Istituto.
E.
Laddove trovasse applicazione
la sanzione di cui al punto che precede è prevista la facoltà di invitare
l’alunno a svolgere un’attività alternativa all’allontanamento. TALE ATTIVITA' VERRA'
INDIVIDUATA CASO PER CASO DAL CONSIGLIO DI CLASSE A CUI APPARTIENE L'ALUNNO E
PROPOSTA AL D.S. o al Consiglio di Istituto PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE.
|
DOVERI
|
MANCANZE
|
SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE
|
ORGANO COMPETENTE
|
|
Frequenza regolare
|
Ritardata o mancata
giustificazione
Ritardi ripetuti e non motivati.
Assenze ripetute e non motivate
|
Comunicazione
telefonica alla famiglia
(A) - (B) - (C)
|
Docente
Docente coordinatore
D.S.
|
|
|
Comportamento corretto
nel segnalare episodi incivili
|
Mancanza (del singolo o
della classe) di collaborazione nell’accertare la verità e le responsabilità
|
(B) - (C) - (E) -
(D)
|
D.S.
Consiglio di Classe
|
|
|
Garantire la regolarità
delle comunicazioni scuola-famiglia
|
Mancanza ripetuta del
libretto personale.
Non fare firmare e/o
non consegnare le comunicazioni, le verifiche, ecc.
Falsificare la firma dei genitori o di chi ne fa le veci, dei docenti, ecc.
|
(A) - (B) - (C) -
(D)
Convocazione dei genitori
|
Docente
Docente coordinatore
D.S.
Consiglio di Classe
|
|
|
Comportamento educato e
rispettoso nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del personale ATA
e dei compagni
|
Linguaggio e/o gesti
offensivi
Minacce
Aggressione verbale/fisica
Mancato rispetto delle proprietà altrui
|
(A) - (B) - (C) -
(D) - D1 D2 (E)
(è previsto il risarcimento del danno)
|
Docente
Docente Coordinatore
Consiglio di Classe
D.S.
Cons. Istituto
|
|
|
Comportamento corretto
e collaborativo nell’ambito dello svolgimento dell’attività didattica
|
Disturbo della lezione/attività
Rifiuto a svolgere il compito assegnato
Rifiuto a collaborare
Dimenticanze ripetute del materiale scolastico
|
(A) - (B) - (C) -
(D) - (E)
Convocazione dei genitori
|
Docente
Docente Coordinatore
Consiglio di Classe
D.S.
|
|
|
Rispetto dei
regolamenti e delle norme di sicurezza
|
Inosservanza non occasionale
Violazioni norme comportamentali
in materia di fumo e uso strumenti elettronici in classe
|
(A) - (B) - (C) -
(D) - (E)
|
Docente
Consiglio di Classe
D.S.
Cons. istituto
|
|
|
Utilizzo corretto delle
strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola
|
Danneggiamento volontario
o colposo
|
(A) - (B) - (C) -
(D) - D1 D2 (E)
(è previsto il risarcimento del danno)
|
D.S.
Consiglio di Classe
Cons .Istituto
|
|
|
Corresponsabilità nel
rendere e nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici
|
Disimpegno nella cura
degli ambienti o danneggiamento volontario
|
(A) - (B) - (C) -
(D) - D1 D2 (E)
(è previsto il risarcimento del
danno)
|
Docente
D.S.
Consiglio di Classe
Cons. Istituto
|
|
Articolo 3 - CRITERI REGOLATIVI
ü
Le sanzioni disciplinari:
·
sono sempre temporanee.
·
tengono conto della situazione
personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l’episodio. IN
PARTICOLARE DOVRA’ CONSIDERARSI SE SONO FRUTTO DI NEGLIGENZA O DI
VOLONTARIETA'.
VANNO SEMPRE COMMISURATE ALLA GRAVITA' DELL'INFRAZIONE COMMESSA
·
devono essere ispirate al
principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno E
DELL'EQUITA'.
·
vanno comminate dopo avere
invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni).
·
Vanno comminate privilegiando
la modalità di attività alternativa che
ha finalità educativa e costruttiva piu’ che punitiva. Per la tipologia
del nostro istituto sono da ritenersi particolarmente idonee le seguenti
attività alternative:
- frequenza di particolari corsi tematici di rilevanza sociale o culturale
- produzione di composizioni scritte che inducano lo studente ad uno sforzo di
riflessione e di rielaborazione critica dell’episodio di cui è stato protagonista
negativo
- attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica (assistenza
allo studio individuale, assistenza nelle attività di laboratorio …)
- pulizia dei locali della scuola
·
non possono influire sulla
valutazione del profitto.
·
TENGONO CONTO DI EVENTUALI
CONDOTTE RECIDIVE DA PARTE DELL'ALUNNO SIA PER QUANTO ATTIENE VIOLAZIONI DELLA
STESSA CHE DI DIVERSE SPECIE
NORMALMENTE, Prima di procedere all’irrogazione di
una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali.
In caso di mancanze ripetute verrà applicata la
sanzione di grado superiore da individuarsi alla stregua della gravità della
condotta.
N.B. L’ammonizione scritta, sia da parte dei docenti
sia da parte del D.S., può comportare anche una eventuale convocazione dei
genitori.
o
L’allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) per un periodo inferiore ai 15
giorni O PREVISIONE DI ATTIVITA' ALTERNATIVE è disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del
Consiglio di Classe convocato anche in seduta ordinaria e/o straordinaria allargata a tutte le componenti ivi
compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di
astensione (se fa parte del consiglio l’alunno sanzionato o il genitore di
questi) e di successiva e conseguente surroga
o
L’allontanamento
dalla comunità scolastica (sospensione) per un periodo superiore ai 15 giorni O PREVISIONE DI ATTIVITA’
ALTERNATIVE ivi compreso l’allontanamento fino al termine delle lezioni o
con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato
conclusivo del corso di studi sono disposti dal Dirigente Scolastico su
delibera del Consiglio d’Istituto.
o
Nei
periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere
previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori
per:
§
valutare
la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità
scolastica;
§
preparare
il rientro a scuola.
Articolo 4 – PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE.
Le sanzioni di tipo A e B sono inflitte dai docenti.
Le ammonizioni scritte sul registro di classe devono
anche essere comunicate per iscritto, tramite libretto scolastico, alle
famiglie che hanno l’obbligo di vistare l’avviso.
Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il
Dirigente Scolastico.
Se il docente lo ritiene utile può chiedere la
convocazione della famiglia dopo aver avuto l’approvazione da parte del
Dirigente Scolastico.
Le sanzioni di tipo C vengono irrogate dal Dirigente
Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure
perché ne è stato informato da uno o più docenti, dal personale ATA, ecc. Viene
data comunicazione alla famiglia tramite lettera della direzione, con la quale
può essere disposta contestualmente la convocazione.
La sanzione di tipo D viene disposta dal
Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe o del Consiglio di
Istituto secondo quanto disposto nel precedente articolo 3.
Nell’irrogazione di tale sanzione occorre tenere
presente i seguenti aspetti
- l’allontanamento dalla comunità scolastica può
essere superiore ai 15 giorni, come da DPR . 235/2007 per gravi e reiterate infrazioni
sempre che ricorrano le seguenti condizioni
a) devono essere stati commessi reati che violino la
dignità e il rispetto della persona umana, peraltro contemplati dal Codice
Penale (divieto di bestemmiare, turpiloquio, istigazione, favoreggiamento,
percosse, ingiurie, minacce, spaccio di stupefacenti, violenza, danneggiamento
aggravato, violenza privata, furto, porto d’armi, violenza sessuale …) oppure
deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone
(incendio, allagamento)
b) il fatto commesso deve essere di una tale gravità da
richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto
dal c. 7 dell’art. 4 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.
- L’allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere esteso fino al termine dell’anno scolastico qualora ricorrano
congiuntamente tutte le seguenti condizioni :
a) devono esserci situazioni di recidiva per reati che
violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave
violenza che possano determinare apprensione a livello comunitario
b) non sono esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno
scolastico
- Nel decidere l’allontanamento di uno studente
dalla comunità scolastica si deve tenere conto in ogni caso che la sanzione
non comporti il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per
la validità dell’anno scolastico.
- L’esclusione dello studente dallo scrutinio
finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di
studi si irroga solo in casi più gravi di quelli contemplati ai punti
precedenti e quando ricorrono le stesse condizioni
- In ogni caso devono essere esplicitate in modo
chiaro le motivazioni che hanno portato l’organo collegiale competente ad
irrogare la sanzione dell’allontanamento e nel caso specifico
dell’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico e/o la non
ammissione all’esame di stato finale bisogna esplicitare i motivi per cui
non siano reperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico
- deve essere previsto, per quanto possibile, un
rapporto con lo studente e la sua famiglia per preparare il rientro a
scuola.
- nei casi previsti dall’art.4 comma 10 del D.P.R.
n°249/’98 allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno,
ad altra scuola.
- Tutte le sanzioni disciplinari al pari delle
altre informazioni relative alla carriera dello studente vanno inserite
nel fascicolo personale che deve seguire lo studente in occasione di
trasferimento da una scuola all’altra o di passaggio da un grado all’altro
di scuola
- Le sanzioni disciplinari non sono considerate
dati sensibili
Norme
di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento
disciplinare
- in tutti i casi in cui sia necessario proporre o
irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere
assunta dall’organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni
dell’alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.
- le giustificazioni possono essere presentate
anche per iscritto.
- l’alunno ha la possibilità di produrre prove o
testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede
l’allontanamento dalla scuola).
- il
provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla
famiglia dell’alunno.
Articolo 5 – IMPUGNAZIONI.
1.
Contro qualsiasi sanzione
disciplinare è ammesso ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione o dallo spirare del termine per la decisione da parte
dell’organo di garanzia interno,, all’organismo regionale nella persona del
Direttore dell’ U.S.R. Piemonte e/o altro organismo previsto dalla normativa vigente;
2.
Contro le sanzioni
disciplinari elencate nel punto D dell’art.2 è ammesso ricorso da parte dei
genitori o dell’alunno, entro 15
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia,
interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo. Tale
organismo dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla proposizione del ricorso. In
caso di mancata decisione la sanzione si intende confermata.
3.
La sanzione durante il procedimento
di impugnazione è dotata di esecutività.
Articolo 6 - ORGANO DI GARANZIA.
Viene istituito un Organo di garanzia interno alla
scuola con i seguenti compiti:
·
decide in merito ai ricorsi
presentati contro le sanzioni disciplinari
·
decide in merito ai conflitti che
eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, circa
l’applicazione del Regolamento di disciplina.
L’Organo di garanzia è composto da: (modificato da
DPR 235/2007)
·
dirigente scolastico
·
un rappresentante eletto dai
genitori del Consiglio di Istituto
·
un docente designato dal Consiglio
di Istituto
·
un rappresentante degli alunni
designato dalla componente studenti del Consiglio di Istituto.
Possono essere nominati membri supplenti per la
sostituzione dei titolari in caso di coinvolgimento degli stessi nei
procedimenti in esame e/o per supplire ad eventuali assenze. La surroga
avviene mediante cooptazione del membro risultato secondo in graduatoria degli
eletti da parte delle varie componenti di cui al capo precedente.
Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine
numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
presenza di almeno della metà dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del
presidente.
Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai
soggetti interessati.
L’Organo di garanzia dura in carica tre anni.
Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per
qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, si procederà alla
nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra gli
eventuali non eletti delle rispettive categorie.
In caso di esaurimento delle liste degli aventi
diritto si procederà ad elezioni suppletive.
In ogni caso i membri subentrati cessano anch’essi
dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo.
Articolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI.
Eventuali rettifiche al regolamento potranno essere
proposte da un qualsiasi componente del Consiglio di Istituto che ne faccia
motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti dalle varie
componenti.
ARTICOLO 8 – PERSONALE
SCOLASTICO
Docenti
e a.t.a. sono tenuti al rispetto delle norme contrattuali e legislative
pertinenti ai loro profili. Le eventuali violazioni sono previste e normate da
CCNL e T.U. 297/94 anche come procedura.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
Articolo 9 – DIVIETO DELL’USO DI
TELEFONI CELLULARI, VIDEOFONINI ...
È vietato in classe, nei laboratori e comunque
durante tutte le lezioni, l'uso dei telefoni cellulari, videofonini, palmari,
mp3, ecc., che devono essere tenuti spenti e riposti in cartella:
i contravventori saranno puniti con il sequestro dell'apparecchio, che verrà
consegnato al Dirigente Scolastico.
Tuttavia ne è consentito l'uso temporaneo
preventivamente autorizzato dal docente, sia in caso di emergenza conclamata,
sia durante la ricreazione. L’utilizzo può anche essere disposto
permanentemente dal dirigente scolastico. L’abuso di ogni autorizzazione,
segnalato dai docenti, comporta il ritiro immediato della stessa e
dell’apparecchio
L’apparecchio sequestrato verrà restituito direttamente
ai genitori che si presenteranno a scuola per la formale consegna. In caso di
ripetute violazioni da parte del medesimo studente, nel rispetto dello Statuto
delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n°249/1998 e successive
modificazioni n°235/2007), verranno applicate le seguenti sanzioni a carattere
progressivo:
1.
alla terza infrazione ritiro
dell’apparecchio e sua restituzione ai genitori alla fine dell’anno scolastico;
2. in caso di uso improprio dell’apparecchio, in
aggiunta a quanto già previsto dal comma precedente, previo attento esame dei
fatti contestati, si procederà all’adozione di sanzioni eventuali
sanzioni disciplinari secondo quanto già indicato nel regolamento interno
d’Istituto
Articolo 10 – DIVIETO DI
FUMO.
E’ assolutamente e
tassativamente vietato, senza alcuna eccezione, il fumo all’interno
dell’edificio scolastico.
E’ permesso fumare
all’esterno dei locali, nelle aree adibite, prima dell’inizio e dopo il termine
delle lezioni e all’intervallo.
Si ricorda che è consentito
fumare con le limitazioni evidenziate ma anche che il fumo nuoce gravemente
alla salute.
In caso di trasgressione
a tale divieto si procederà all’eventuale adozione di sanzioni disciplinari
alla luce di quanto previsto nel regolamento interno di Istituto.
Articolo 11 – VOTO DI
CONDOTTA.
L'Istituto
recepisce le ultime disposizioni ministeriali in materia di valutazione della
condotta
PARTE
TERZA
PATTO EDUCATIVO
L’insieme degli articoli riportati nelle precedenti
due parti costituisce il Patto educativo di corresponsabilità ai sensi Art.
5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) del DPR 235/2007.
Contestualmente all'iscrizione alla singola
istituzione scolastica, i genitori e gli studenti firmeranno un Patto educativo
di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie.
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle
attività didattiche, l’istituto pone in essere le iniziative più idonee per le
opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano
dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.”.